Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE TINA MERLIN 

ART. 1 – E’ costituita il 15 dicembre 1992 a Belluno con sede presso il Comune di Trichiana (Belluno) l’Associazione culturale Tina Merlin e dal 21 maggio 2008 con sede in Belluno, via Brigata Marche, 3/B..

ART. 2 – L’Associazione ha i seguenti scopi:

a) valorizzare e far conoscere l’opera e l’attività di Tina Merlin, sia raccogliendo e pubblicando i suoi scritti, editi o inediti, sia promuovendo iniziative di studio, convegni, ricerche, tesi di laurea e quant’altro venga ritenuto utile;

b) stimolare, promuovendone la valorizzazione e anche l’eventuale pubblicazione, attività in sintonia con gli ideali di giustizia sociale, ricerca della verità, solidarietà umana, curiosità intellettuale e tolleranza culturale: i valori che animarono la vita e l’opera di Tina Merlin;
ciò potrà essere perseguito attraverso diversi strumenti e forme espressive: dalla ricerca storica alla creazione artistica, all’inchiesta giornalistica;

c) promuovere, come argomenti privilegiati di ricerca, iniziative e studi sulla storia e la cultura delle donne, sulla storia delle classi subalterne e in particolare della montagna, sulla letteratura spontanea, sul giornalismo, sulla Resistenza;

d) sono connaturate alle finalità ed agli intenti dell’Associazione attività di promozione umana e sviluppo sociale, organizzate anche in collaborazione con altre Associazioni, su progetti, obiettivi a vantaggio di Comunità colpite da eventi calamitosi.

ART. 3 – I proventi dell’Associazione sono:

a) le quote annue dei soci;

b) le eventuali donazioni;

c) i proventi di gestione di iniziative stabili e occasionali.

ART. 4 – Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale, il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario, il Comitato esecutivo, il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 5 -. Sono soci quelle persone, associazioni o enti che verseranno annualmente la quota minima di euro 15,00 o quella che verrà in prosieguo fissata dall’Assemblea generale dell’AssociazioneChiunque vorrà far parte dell’Associazione dovrà fare domanda al Comitato esecutivo che delibererà in merito.

ART. 6 – L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione.

I  suoi compiti sono:

a) eleggere il Comitato esecutivo a scrutinio segreto;

b) eleggere il Collegio dei revisori dei conti a scrutinio segreto;

c) approvare i bilanci preventivi e consuntivi, le linee programmatiche e generali dell’Associazione, i regolamenti e le modifiche dello Statuto.

L’Assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal Presidente e in via straordinaria ogni volta che lo richieda i 1/3 (un terzo) dei soci. L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà dei soci più uno, in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Per ogni socio è ammessa una sola delega. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 7  Il Comitato esecutivo è composto da un numero di 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea. Il Comitato esecutivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E’ convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri. Esso si riunisce almeno una volta all’anno. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 4 (quattro) dei suoi membri. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Comitato esecutivo:

a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere
in materia di attuazione dei fini istituzionali dell’Associazione;

b) può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, anche di ricercatori e
studiosi esterni;

c) nomina il Presidente ed il Vicepresidente;

d) delibera sulle richieste di ammissione all’Associazione;

e) può nominare delle Commissioni dì lavoro, scegliendo fra i membri dell’Associazione. Esse possono avere mandato propositivo o esecutivo. In ogni caso il Presidente di Commissione, designato dal Comitato esecutivo, deve riferire al Comitato stesso sul lavoro eseguito.

ART. 8 – Il Presidente è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza del Comitato stesso. Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza, a tutti gli effetti, dell’Associazione ed esegue le delibere del Comitato esecutivo. Il Presidente nomina il Segretario che non è necessariamente membro del Comitato esecutivo.

ART. 9 – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10 – Il  Segretario collabora con il Presidente per la stesura delle delibere e dà corso alle stesse in stretto contatto con il Presidente. In caso di comprovata urgenza, d’intesa con il Presidente, può adottare i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo salvo ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile. 

ART. 11 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 (tre)  persone, non necessariamente membri dell’Associazione. Sono eletti dall’assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART. 12 – In caso di estinzione dell’Associazione, gli eventuali beni saranno devoluti a istituzioni aventi finalità di studio e ricerca simili a quelle dell’Associazione stessa.

ART. 13 – L’Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro.